COLLEGIO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA DI NEUROCHIRURGIA

    STATUTO

    TITOLO I - FINALITA’

    Articolo 1

    È costituita una associazione senza fini politici, speculativi e di lucro denominata “COLLEGIO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA DI NEUROCHIRURGIA”.

    L’Associazione ha sede presso la Presidenza del Collegio ed è pertanto variabile senza necessità di delibera assembleare.

    Articolo 2

    L’Associazione è apolitica e senza scopi di lucro e si propone, nel pieno rispetto dell’autonomia delle Università di appartenenza, mediante scambi di informazione e studio dei problemi comuni, di formulare proposte e di intraprendere azioni atte a promuovere e tutelare le attività istituzionali (didattiche, di ricerca, di assistenza) nel campo delle discipline neurochirurgiche.

    TITOLO II – Composizione

    Articolo 3

    Hanno diritto a far parte del Collegio tutti i Professori/esse Ordinari e Straordinari di prima fascia di Neurochirurgia in attività presso le Università della Repubblica Italiana

    TITOLO III – Organi del Collegio

    Articolo 4

    Sono organi del Collegio:

    • l’Assemblea dei membri;

    • la Giunta Esecutiva;

    • il/la Segretario/a

    • il/la Presidente.

    Articolo 5

    L’assemblea è costituita da tutti i componenti del Collegio. L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, in via straordinaria tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario, o quando venga richiesto dalla Giunta Esecutiva, ovvero da almeno un quarto dei componenti del Collegio. La convocazione contenente l’Ordine del Giorno della riunione deve essere comunicata per iscritto con un anticipo di almeno venti giorni, salvo i casi di emergenza.

    L’assemblea può riunirsi anche in via telematica con le stesse funzioni ed obblighi di quanto è stabilito in presenza.

    Articolo 6

    L’Assemblea è valida in prima convocazione per la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

    In seconda convocazione con almeno un terzo degli aventi diritto.

    Articolo 7

    Le delibere dell’assemblea si ritengono approvate quando ottengono la maggioranza semplice. Ogni membro del Collegio può farsi rappresentare all’assemblea da un altro membro mediante delega scritta. Il/la Presidente non può portare alcuna delega. Nessun membro può portare più di una sola delega.

    Articolo 8

    La giunta esecutiva collabora con il/la Presidente per attuare le delibere dell’assemblea e promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2.

    La Giunta si riunisce su iniziativa del/la Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Le sedute della giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri; non sono ammesse deleghe. Le delibere si intendono approvate quando ottengono i voti della maggioranza semplice della giunta. In caso di parità prevale il voto del/la Presidente.

    I provvedimenti che la Giunta dovesse prendere senza poter preventivamente consultare l’assemblea, dovranno essere sottoposti alla ratifica di questa nella sua prima riunione.

    Articolo 9

    La Giunta esecutiva è composta di 6 membri proposti da ciascuno dei 3 raggruppamenti sotto indicati all’articolo 10. Per l’elezione dei membri della Giunta ogni componente dei singoli raggruppamenti dispone di 2 voti.

    I membri della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. Nel caso che un membro della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Collegio, o sia assente per quattro sedute consecutive viene sostituito con il primo dei non eletti.

    La Giunta elegge, nel suo seno, un Segretario che coadiuva il/la Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.

    Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una volta consecutiva.

    Il Segretario redige i verbali delle sedute della Giunta Esecutiva e li sottopone ai suoi componenti per la ratifica e la successiva approvazione da parte dell’Assemblea; redige altresì i verbali dell’Assemblea.

    Articolo 10

    I raggruppamenti sono così costituiti:

    Raggruppamento Nord (Università di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria).

    Raggruppamento Centro (Università di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise).

    Raggruppamento Sud (Università di Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia).



    Articolo 11

    Il/la Presidente viene eletto nell’ambito dei sei componenti della Giunta. Per l’elezione hanno diritto al voto tutti i membri del Collegio presenti. Il/la Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una volta consecutiva.

    Nel caso che il/la Presidente per qualsiasi motivo, non sia in grado di esercitare le sue funzioni, lo sostituisce il Segretario.

    Articolo 12

    Il/la Presidente rappresenta il Collegio e ne fa attuare le delibere.

    Il/la Presidente, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva, promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2. Il/la Presidente convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta.

    TITOLO IV - Commissioni

    Articolo 13

    Per lo studio di particolari problemi la Giunta Esecutiva si avvale della collaborazione di Commissioni di studio nominando fra i membri del Collegio un responsabile.

    TITOLO V - Modifiche di Statuto

    Articolo 14

    Ogni singola proposta di modifica di Statuto deve essere inserita nell’Ordine del Giorno, discussa dall’Assemblea e deliberata dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei membri del Collegio anche con eventuale votazione telematica.

    Articolo 15

    Per lo scioglimento del Collegio di cui al presente statuto è necessaria una votazione con una maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto.

    Articolo 16

    Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da eventuali lasciti e donazioni.